SI INTEGRI IL CODICE DEL TERZO SETTORE:
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
SI AVVALGA DELLE FUNZIONI E DELLA COMPETENZA DEL SISTEMA DEI CSV
È in corso un confronto istituzionale per definire le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (CTS) . La stessa legge delega 106/16 all’art. 1 c. 7 ha infatti disposto che “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi (…) il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse”.
Il CTS è un testo articolato che ha inteso provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore. Al Titolo VIII sono raccolte le disposizioni riconducibili alla “promozione e del sostegno degli enti del terzo settore”. Tra queste, quelle riguardanti il Consiglio nazionale del Terzo settore Capo I, artt. 58-60 e quelle riferibili ai Centri di servizio per il volontariato Capo II, artt. 61-66.
Il CTS istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Consiglio nazionale del Terzo settore (art. 58), attribuendo allo stesso compiti prevalentemente consuntivi (art. 60).
L’art. 59 del CTS indica la provenienza dei 33 componenti del Consiglio: 30 con diritto di voto (esponenti del Forum nazionale del Terzo settore, delle reti associative degli ETS, esperti in materia di Terzo settore, rappresentanti delle autonomie regionali e locali) e 3 senza diritto di voto (un rappresentante di ISTAT, uno di INAPP, ed il DG del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Dall’art. 15 dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3/7/2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (Atto n. 33) emerge l’intenzione del Consiglio dei Ministri di elevare a 34 i membri con diritto di voto, per un totale di 37 componenti.
Il CTS costituisce i Centri di servizio per il volontariato: un sistema radicato in tutte le regioni d’Italia, finalizzato alla promozione del volontariato e, in particolare, «promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore» (art. 61).
I CSV operano (già da vent’anni) attraverso «servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale», «servizi di formazione», «servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento», «servizi di informazione e comunicazione», «servizi di ricerca e documentazione», «servizi di supporto tecnico-logistico» (art. 63, c. 2).
Attualmente i CSV sono 68, presenti in 20 regioni, con 389 punti di servizio attivi in Italia. I soci dei CSV sono 9.041 (88% OdV), 42.688 gli enti beneficiari dei servizi CSV, 41 mila singoli cittadini raggiunti dagli interventi programmati su base annua. I numeri relativi sia ai soci dei CSV sia dei beneficiari dei loro servizi sono destinati a crescere per effetto di precise disposizioni della riforma normativa.
Il CTS esprime attenzione al volontariato non solo nel prevedere i CSV. Il testo normativo, per esempio, individua la «forma di azione volontaria» come prima tra le modalità operative degli enti di terzo settore (art. 4), definisce «il volontario e l’attività di volontariato» (art. 17) e dispone affinché le amministrazioni pubbliche promuovano la cultura del volontariato (art. 19).
È del tutto evidente, dunque, che le competenze maturate dai CSV nonché le informazioni e le relazioni di cui possono disporre rappresentano una fonte di assoluto rilievo anche per le finalità per le quali il Consiglio nazionale del Terzo settore è stato istituito.
Nel decreto ministeriale di nomina dei componenti del Consiglio del Terzo settore insediato il 22 febbraio c.a., non compare nessun nominativo riconducibile a CSVnet, associazione nazionale dei CSV. Perché sia assicurato l’apporto dei CSV si palesa la necessità di una precisa previsione in materia.
Nei correttivi al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, l’art. 59 comma 1 sia emendato in modo tale da aggiungere tra i componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore “un rappresentante designato dall’associazione dei Centri di servizio per il volontariato più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti”.